Tra la Repubblica Polacca e la Repubblica Italiana è in vigore l'accordo del 21 giugno 1985 per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. La Convenzione è stata firmata il 21 giugno 1985, è stata ratificata da parte italiana con la Legge n. 313 del 28 agosto 1989 (G.U. del 20.03.1989 n. 66, s.o.), entrata in vigore il 26 settembre 1989 (G.U. 06.10.89 n. 234). Tale provvedimento prende in considerazioni le imposte sul reddito prelevate p er conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento. [...]
Il diritto polacco prevede la soluzione delle controversie mediante arbitraggio nell’ambito del Codice di procedura civile. Il Codice dedica al tribunale arbitrale un libro a parte. In Polonia le parti possono presentare al tribunale di arbitraggio soltanto le controversie di carattere patrimoniale, ad eccezione delle controversie per gli alimenti e di quelle derivanti dal rapporto di lavoro. L’indicazione del tribunale arbitrale può essere inserita nel contratto stesso sotto forma di clausola o avere la forma di un contratto a parte di soggezione della controversia al tribunale arbitrale. I tribunali arbitrali non sono tribunali di Stato. I giudici dei tribunali di Stato non possono essere arbitri nei tribunali di arbitraggio, che possono essere tribunali istituiti dalle parti, che vengono definiti tribunali ad hoc, o funzionano come tribunali istituzionali, istituit i di solito presso le camere di commercio [...]
Lo scioglimento di una società avviene dopo la procedura di liquidazione salvo diversa decisione dei soci in merito. All’inizio della liquidazione si aggiunge alla ragione sociale l’espressione "in corso di liquidazione". I liquidatori sono i soci liquidatori, salvo diversa decisione dei soci. L’apertura della liquidazione deve essere comunicata all’ufficio del registro commerciale. I liquidatori, soltanto dopo il pagamento di tutti i debiti, potranno suddividere il restante patrimonio tra i soci. Se il patrimonio della società è insufficiente a coprire l’intero pagamento dei debiti, i soci ne rispondono con il patrimonio personale [...]"