Per la registrazione di una filiale o succursale di società estera in Romania è necessario depositare l’atto costitutivo e lo statuto della società madre e la delibera assembleare che indichi la volontà di procedere alla costituzione di tale filiale, se la possibilità di costituire filiali o succursali all’estero non è prevista nello statuto della società madre. Nel caso in cui tale possibilità sia prevista e l’organo delegato a tale compito sia il Consiglio di amministrazione ovvero l’amministratore unico, sarà necessario depositare la delibera del consiglio di Amministrazione ovvero la decisione dell’Amministratore Unico.
Per l’apertura di una sede di rappresentanza Il quadro giuridico di riferimento è contenuto nella legge n. 122/1990, come modificata dall’Ordinanza n. 24/1996 e dall’Ordinanza d’Urgenza n. 32/1997 [...]
I cittadini privati romeni possono liberamente fungere da agenti per le imprese estere. Le autorizzazioni per il funzionamento delle rappresentanze delle società commerciali vengono emesse dal Dipartimento per il Commercio Estero del Ministero dell’Industria e Commercio. La società commerciale indicherà nella sua richiesta al Dipartimento i seguenti dati: sede sociale; oggetto di attività della rappresentanza in concordanza con l’oggetto dell’attività della stessa società richiedente; durata di funzionamento della rappresentanza; numero e funzioni delle persone che verranno assunte, con il loro nome ed il loro domicilio all’estero; ecc. [...]
Lo Stato, tramite il contratto di lavoro a livello nazionale, stabilisce soltanto l'entità dello stipendio minimo lordo (per lavoro non qualificato, primo impiego), il numero minimo di giorni di ferie ed altre condizioni minimali (aspettativa per ragioni di salute, per parto, etc.). La contrattazione collettiva avviene nei settori dove esistono sindacati di categoria e soltanto se il personale locale è iscritto al rispettivo sindacato. Laddove non esistano accordi collettivi, si possono concludere contratti individuali, nel rispetto della legge, da registrare, dopo la firma, presso le Camere del Lavoro. I contratti collettivi, a livello di unità produttive, sono obbligatori, ad eccezione delle unità con meno di 21 dipendenti [...]"