Aiuti agli investimenti e a nuovi insediamenti industriali vengono concessi a livello federale, cantonale e comunale. Questi variano da regione a regione, in linea di principio possono venire concessi i seguenti aiuti: 1) fidejussione su prestiti bancari (fino a 1/3 dell’investimento); 2) contributi ai costi finanziari; 3) sgravi fiscali; 4) sussidi a fondo perso sul valore totale dell’investimento materiale e immateriale (fino a 25%); 5) contributi ai costi di formazione del personale; 6) sussidi aggiuntivi per investimenti in zone economicamente minacciate, di montagna, ecc.; 7) contributi per la certificazione di qualità; 8) contributi ai costi di partecipazione a fiere, cataloghi collettivi, ecc.; 9) contributi sugli oneri sociali dovuti dall’azienda [...]
Al fine di moderare gli effetti sui prezzi degli immobili e dei terreni dovuti ad un eccesso di domanda, l’acquisto di beni immobili in Svizzera da parte di cittadini stranieri o di società in cui tali persone occupano una posizione preponderante è stata soggetta per molti anni ad autorizzazione sulla base della “Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero”. E’ equiparato all’acquisto di un bene immobile anche la partecipazione a società i cui attivi sono costituiti per più di un terzo da beni immobili in Svizzera [...]
Sono 47 i Paesi che hanno firmato l’intesa che prevede lo scambio automatico di informazioni finanziarie su base annua tra i governi. La dichiarazione é stata siglata dai 34 paesi membri dell’Ocse e da tredici partner associati tra cui Singapore, Malesia, Indonesia, Cina, Argentina, Brasile e Sudafrica. «È chiaramente la fine del segreto bancario sfruttato per ragioni fiscali», ha dichiarato Pascal Saint-Amans, direttore del centro di politica e amministrazione fiscale dell’Ocse. La maggior parte degli altri paesi firmatari si erano già impegnati per lo scambio automatico di informazioni ma la Svizzera e Singapore, importanti centri finanziari, non lo avevano ancora fatto [...]"